ESTRATTO DAL
PICCOLO MANUALE DELLE INDULGENZE AD USO DEI FEDELI
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
Quanto segue è tratto dall'Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle
indulgenze, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 luglio 1968.
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita.
Le indulgenze, sia parziali che plenarie, possono essere applicate ai defunti a modo di suffragio.
Il fedele, che almeno con cuore contrito compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.
L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.
Il fedele potrà tuttavia acquistare l’indulgenza plenaria in articolo mortis anche se nello stesso giorno abbia già acquistato altra indulgenza plenaria.
L’indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.
L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre Nostro ed un Credo.
Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale.
Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solamente
parziale.
Le tre condizioni possono essere adempite parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tutta via è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie l’opera.
Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.
Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando, secondo le sue intenzioni, un Padre Nostro ed un’Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
L’indulgenza annessa ad una preghiera può essere acquistata in qualunque lingua essa venga recitata, purché consti della fedeltà della versione per dichiarazione o della Sacra Penitenzieria o di uno degli Ordinari o Gerarchi dei luoghi dove è comunemente parlata quella lingua.
Per l’acquisto dell’indulgenza annessa ad una preghiera basta recitarla alternativamente con un altro o seguirla mentalmente mentre un altro la recita.
CONCESSIONI GENERALI
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, nel compiere i suoi doveri e nel sopportarle le avversità della vita, innalza con umile fiducia l’animo a Dio, aggiungendo, anche solo mentalmente, una pia invocazione.
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, con
spirito di fede e con animo misericordioso, pone se stesso o i suoi beni a servizio dei fratelli che si trovino in necessità.
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, in spirito di penitenza, si priva spontaneamente e con suo sacrificio di qualche cosa lecita.
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